Il gestore dell'impianto idrico è individuato all'articolo 2 non solo nel gestore del servizio idrico integrato ma anche in chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne fisse o immobili. L'articolo 4 ci dà i parametri che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare e l'articolo 5 ci insegna che i valori di parametro fissati nell'allegato 1 del dlgs 31/2001 debbono essere rispettati nel punto di consegne e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, cioè al contatore e al rubinetto. Le ipotesi di situazioni che possono causare una contaminazione dell'acqua sono : la presenza di tubazioni in piombo o la presenza di addolcitori a scambio ionico o autoclave con serbatoio d'accumulo. Certamente in tali casi l'amministratore dovrebbe attivarsi informando i condomini e proponendo loro d'adottare tutte le soluzioni tecniche idonee. In caso di malfunzionamento di tali impianti a tal punto da provocare un superamento dei parametri, l'amministratore ben potrà essere chiamato a rispondere delle violazioni contemplate dall'articolo 19 del dlgs 31/2001 e potrà essere anche chiamato a rispondere dei danni in sede civilistica.
In caso di delega a un terzo responsabile (legge 10/91) della gestione dell'impianto l'amministratore sarà però sollevato da eventuali responsabilità se la delega sia comprensiva di ogni incombenza di cui all'articolo 11 punto 7 dpr 412/93. Anche se non c'è l'obbligo di far eseguire dei controlli sulla conformità ai parametri, però, sarebbe prudente che l'amministratore, soprattutto se appena stato nominato, nella prima assemblea utile ponga all'ordine del giorno l'argomento. In ogni caso dovrà intervenire, anche senza previa delibera assembleare, per eliminare situazioni pericolose per la salute dei propri amministrati
(articolo 1135 del codice civile, ultimo comma).