Il garante ha adottato due provvedimenti sulla videosorveglianza (29 novembre 2000 e 29 aprile 2004) evidenziano di principio della proporzionalità tra mezzi impiegati e perseguiti; deve quindi essere valutata l'effettiva esigenza di deterrenza una volta ritenuti insufficienti o inattuabili altre misure (controlli da parte di addetti, protezione di ingressi, sistemi di allarme).
Il sistema a circuito chiuso dovrebbe essere limitato alla sola visione delle immagini; l'eventuale registrazione e conservazione deve essere sempre temporanea, limitata a porche ore (massimo 24). Devono essere fornite precise informazioni con cartelli appositamente previsti per rendere nota l'esistenza di impianti di videosorveglianza.
Nel caso di impianti individuali l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di proprietà esclusiva al fini di evitare interferenze illecite nella vita privata.