I cortili sono spazi esterni ubicati nell'ambito di un unico edificio condominiale, o tra diversi fabbricati confinanti, e hanno la primaria funzione di fornire aria e luce alle unità abitative che vi si affacciano. L'uso del cortile, così come delle atre parti comuni dell'edificio, è consentito a tutti condomini se non è vietato dal regolamento e se rispetta altre due condizioni: non deve alterare la destinazione del bene né impedire agli altri partecipanti al condominio di farne pari uso, secondo il diritto spettante a ciascuno di essi.
Sotto tale profilo, si può con certezza escludere che il depositare nel cortile le biciclette possa in qualche modo comportare un mutamento della destinazione del cortile stesso, la cui primaria funzione è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari che vi si affacciano.
Quando invece al pari uso, esso non va inteso nel senso di uso identico, occorrendo invece accertare se la realizzazione delle opere da parte di uno o più condomini non impedisca agli altri il compimento di altre opere già previste o prevedibili in relazione alla destinazione attuale della cosa e alle prospettive offerte dalla sua struttura. E' sufficiente, quindi, che l'uso della cosa da parte del singolo condomino permetta agli altri di fare altrettanto secondo il loro diritto. Per pari uso deve pertanto intendersi il qualsiasi miglior uso che gli altri condomini possono convenientemente fare in un'altra parte della cosa comuni. Il problema può porsi in concreto quando avviene il collocamento nel cortile di rastrelliere ove mettere le biciclette, nel senso che ciò potrebbe comportare una illegittima compressione dello spazio residuale riservato agli altri condomini per usi legittimi, non da ultimi il carico e lo scarico di merci ( con i relativi spazi di manovra che devono essere assicurati) oppure il normale passaggio per accedere ai posti auto comuni o esclusivi. Un caso da valutare è anche quello in cui lo spazio a disposizione serva per una rastrelliera non sufficiente a ospitare contemporaneamente le biciclette di tutti i condomini richiedenti: in questa circostanza si deve applicare il criterio dell'uso ternario, vale a dire quello secondo cui a ciascun condomino deve essere garantito l'uso sulla base di un criterio temporale a rotazione.
La delibera che decide la turnazione, poiché si riferisce a un caso di ordinaria gestione del bene comune, non necessita di particolari maggioranze, essendo sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, purchè essi risultino portatori di almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
(codice civile: Articoli 1102 – 1120 -1121 e articolo 66 delle Disposizioni di attuazione.
Cassazione Civile: 14/06/07nr. 17694 – 16/03/06 n. 5848 – 25/01/06 nr. 1422 – 16/06/05 nr.12873 – 16/02/05 nr.3104 - 24/02/04 nr. 3640 – 4/02/04 nr. 2106 – 29/01/03 nr, 16241)